Sicurezza nella Scuola
Servizio Prevenzione e Protezione di Istituto
Datore di lavoro Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisa Lanzoni
R.S.P.P. Ing. Elena Pasini
R.L.S. Prof. Ceola Gianfranco
Medico Competente Dott. Lampreda Alessandro c/o Medica Group
Referente di plesso per la sicurezza A.S. 2022/23
Secondaria di Grancona |
Ceola Gianfranco |
Secondaria di Sossano |
Ceola Gianfranco |
Primaria di Grancona |
Zaninello Michela |
Primaria di San Germano | Gasparini Lorena |
Primaria di Sossano |
Dresseno Barbara |
Infanzia di Colloredo | Valente Daniela |
Infanzia di San Gottardo | Tomelleri Letizia |
Infanzia di Villa del Ferro | Martina Boseggia |
L’attività di prevenzione e protezione all’interno dell’Istituto viene messa in atto mediante riconoscimento di varie tipologie di rischi (inteso come probabilità di accadimento di un evento che può causare danni psico-fisici alle persone o alle cose), la valutazione della loro gravità, la pianificazione di interventi per l’abbattimento o eliminazione degli stessi, attraverso:
- valutazione dei rischi ed elaborazione/aggiornamento del DVR
- organizzazione e designazione del personale mediante distribuzione di incarichi per specifiche attività, ivi comprese le figure addette ai servizi prevenzione incendi e primo soccorso
- informazione, formazione, aggiornamento del personale; informazione a famiglie e studenti
- controllo sistematico o periodico di dispositivi e attrezzature antincendio, delle condizioni delle strutture e della loro fruibilità delle vie di esodo
- adozione di un piano di emergenza sia di incidenti comuni che per gravi calamità, ivi comprese procedure interne di primo soccorso (1°, 2° e 3° livello)
- segnalazione all’ente locale competente per modifiche o manutenzioni di strutture ed attrezzature di proprietà dello stesso
- delimitazioni o divieti d’uso di locali e attrezzature ritenuti a rischio
- organizzazione e supervisione delle modalità di arrivo, permanenza e partenza da scuola degli allievi, ivi compresi trasporti e percorsi sicuri fruibili all’esterno della scuola. Prove di evacuazione. Misure oraganizzative (regole di comportamento) per personale e studenti.
COSA INTENDIAMO PER SICUREZZA ?
Usando la strada come metafora della sicurezza a scuola, potrebbe un automobilista sentirsi esente da rischi di incidenti solo per aver ottenuto la patente di guida e possedere una vettura fornita dei più sofisticati optional ?…
… Non vi è la certezza dell’esenzione da rischi per incidenti stradali se non si prendono in considerazione altri molteplici fattori: attenzione personale; qualità della segnaletica; visibilità; condizioni metereologiche; contemporanea presenza di altri automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, animali. Di certo i comportamenti scorretti e imprevedibili, nostri e di altri, sono la variabile più importante per l’accadimento di incidenti.
Nella quotidianità del lavoro, dello studio, del tempo libero, la migliore convivenza con i rischi si ritrova per la loro chiara, obiettiva e rapida percezione. La scuola, nel promuovere la cultura della sicurezza, ha fatto proprio questo pensiero.
Premessa alla politica del Servizio Gestione Sicurezza di Istituto
La scuola, vivendo in una realtà multidimensionale, deve convivere con:
- condizioni socio-culturali del contesto in cui è inserita
- urbanistica del territorio
- qualità delle strutture e attrezzature a disposizione
- rapporto con famiglie, enti locali e associazioni di vario tipo
- motivazione, formazione, esperienza del proprio personale
- tipologia della popolazione scolastica
Nello specifico del nostro Istituto Comprensivo il territorio interessato è molto ampio, partendo dal comune di Zovencedo sui Colli Berici, passando per quelli di Grancona e San Germano nella Val Liona, terminando con quello di Sossano come estremo opposto verso la pianura. La popolazione scolastica è molto eterogenea, accogliendo l’Istituto allievi dai 3 ai 14 anni, nelle scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado; tale varietà di presenze è amplificata a sua volta da diversità di bisogni, interessi, potenziali personali, condizioni di serenità o disagi tra i più disparati e talvolta gravi.
Garantire un adeguato stato di sicurezza all’ambiente scolastico non è semplice e nemmeno marginale rispetto all’obiettivo principale della scuola inteso come luogo di educazione, istruzione e formazione. Gestire la sicurezza significa prendere in considerazione le problematiche dipendenti da condizioni strutturali o attrezzature, ma in particolar modo anche dare adeguata attenzione ai rischi derivanti da comportamenti negligenti o poco sensibili al rispetto delle regole.
L’unione fa la forza
La gestione della sicurezza vede tre principali attori protagonisti: scuola, famiglia, ente locale. Ciascuna delle parti ricopre un ruolo importante di supporto agli interventi delle altre potendo dire che ciascuno, assolvendo ai propri doveri, contribuisce al beneficio dei diritti degli altri soggetti.
Famiglia
garantisce, impartendo una adeguata educazione, per il comportamento dei proprio figli, rispettoso della convivenza con gli altri, delle strutture e attrezzature. Assolve al dovere dell’obbligo per l’istruzione dei figli, affinchè vi sia regolare e corretta fruizione (Cod. Civ., Cod. Pen., Costituzione Italiana, Patto di Correspnsabilità con la scuola).
Ente Locale
mette a disposizione edifici ed attrezzature adeguate all’uso scolastico e ne garantisce la manutenzione (Art. 18, c. 3, D.Lgs. 81/08); organizza urbanisticamente, con opportuna segnaletica e mediante personale incaricato, quanto può essere ottimale nella gestione della viabilità in prossimità delle scuole, privilegiando tracciati pedonali sicuri per il transito da e per la scuola; organizza e gestisce il trasporto pubblico scolastico.
Scuola
garantisce il controllo di strutture e attrezzature, segnalando all’amministrazione comunale eventuali interventi ritenuti necessari per l’abbattimento di rischi (Art. 18, c. 3, D.Lgs 81/08); delimita o interdisce zone pericolose; prende in carico la tutela della salute e sicurezza del personale e degli allievi, vigilando specialmente sui comportamenti di questi ultimi (Cod. Civ., Cod. Pen. – Obbligazioni) e regolamentando permanenze, entrate, uscite.
Normativa di riferimento
- Costituzione Italiana = Art. 30: “…dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”
- D.Lgs. 81/08 “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro =
– Art. 17/18: obblighi del D.L.
– Art. 19: obblighi del preposto
– Art. 20: obblighi del lavoratore
– Art. 28/29: valutazione dei rischi
– Art. 31/35: servizio di prevenzione e protezione
– Art. 36/37: formazione, informazione, addestramento
– Art. 43/46: gestione emergenze
– Art. 47: R.L.S.
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 = formazione dei lavoratori
- D.M. n° 388/2003 = Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
– Allegato IV: formazione addetti pronto soccorso
- D.M. 26/08/1992 = prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
- D.M. 10/03/1998 = criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
– Allegato IX, art. 7: contenuti minimi corsi di formazione per addetti prevenzione incendi
- D.P.R. n° 151/2011 = nuovo regolamento prevenzione incendi
- C.M. n° 12653/2011 = formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta anticendio, gestione delle emergenze
- D.Lgs. n° 196/2003 = Codice in materia di protezione dei dati personali
- Legge n° 584, 11/11/1975, L. n°3, 16/01/2003, art. 51 e successive modifiche = disposizioni in materia di tutela della salute (divieto di fumo neo locali pubblici e pertinenze)
- D. L. n°104/2013, capo I, art. 4 0 misure urgenti (divieto di fumo esterno scuole)
- Legge 104/1992 = linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico (art. 12, c. 2, 3, 4)
- Raccomandazioni Ministero Salute Istruzione del 25/11/2005 = somministrazione farmaci salvavita
- L. Regionale n° 26 del 26/11/2004 = interventi in ambito scolastico in merito a patologie identificate come allergie ed intolleranze alimentari (art. 3, c. 3, lett. D)
- Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
- Codice Penale e Codice Civile
L’art. 2048 del codice Civile considera la responsabilità di genitori, tutori e precettori nel caso di danno provocato dal soggetto minore (figlio, allievo) sotto loro sorveglianza; contempla altresì il cosidetto “concorso di colpa” secondo il quale l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando in caso di illecito del figlio, ma non anche da quella di culpa in educando. L’opera educativa è infatti ritenuta dalla giurisprudenza un intervento costante, utile al fine di realizzare una personalità equilibrata, un adeguato controllo degli istinti, il rispetto degli altri, tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale (Cass. Civ. sent. n. 9556 del 22/04/2009; Cass. Civ. sent. del 28/08/2009).